IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, modificato  ed  integrato  dal  decreto  legislativo  7
dicembre 1993, n. 517, recante norme per la disciplina  del  rapporto
fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private
da instaurarsi attraverso apposita convenzione da stipularsi  con  le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative; 
  Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.  412,
come modificato dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte  pubblica
per il rinnovo degli accordi riguardante  il  personale  sanitario  a
rapporto convenzionale; 
  Visto il decreto 31 luglio 1992 del Ministro per  il  coordinamento
delle politiche comunitarie  e  degli  affari  regionali  costitutivo
della delegazione di parte pubblica; 
  Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della conferenza
Statoregioni di conferma della delegazione di parte pubblica  nonche'
della sua integrazione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
del diritto di sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; 
  Preso atto che e' stato stipulato un accordo  collettivo  nazionale
per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 1998; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con il Ministro della sanita'; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.  E'  reso  esecutivo  l'accordo  collettivo  nazionale  per   la
disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502, modificato ed integrato dal decreto  legislativo  7  dicembre
1993, n. 517. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 8 luglio 1998 
                              SCALFARO 
                                      Prodi, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                   Bindi, Ministro della sanita' 
 Visto, il Guardasigilli: Flick 
  Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1998 
  Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 14 
 
    



          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicate e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di facilitare   la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali e' operato  il    rinvio.
          Restano  invariati    il  valore e   l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
                                Note al decreto
           Note alle premesse:
            -  Il testo   del comma   2 dell'art.   8  del    decreto
          legislativo  30 dicembre  1992,   n.  502,   modificato  ed
          integrato     dal   decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
          517, e' il seguente:
            "2. Il rapporto con le farmacie pubbliche  e  private  e'
          disciplinato  da convenzioni   di durata triennale conformi
          agli accordi collettivi  nazionali    stipulati  a    norma
          dell'art.    4, comma  9, della  legge 30 dicembre 1991, n.
          412,  con  le  organizzazioni     sindacali  di   categoria
          maggiormente  rappresentative  in  campo  nazionale.  Detti
          accordi devono tener conto dei seguenti principi:
            a)   le  farmacie    pubbliche    e    private    erogano
          l'assistenza   farmaceutica      di  cui     al  Prontuario
          terapeutico nazionale  per conto delle  unita'    sanitarie
          locali   del   territorio      regionale   dispensando,  su
          presentazione   della ricetta   del  medico,    specialita'
          medicinali,   preparati  galenici,     prodotti  dietetici,
          presidi medico  chirurgici e altri   prodotti      sanitari
          nei   limiti  previsti  dai   livelli  di assistenza;
            b)  per  il  servizio  di  cui  alla  lettera a) l'unita'
          sanitaria locale corrisponde alla  farmacia il prezzo   del
          prodotto  erogato,   al netto della   eventuale  quota   di
          partecipazione   alla  spesa   dovuta dall'assistito  e nei
          limiti  del    prezzo  fissato     per  i     farmaci   dai
          provvedimenti  del  CIP  e  per   gli  altri  prodotti  dai
          relativi  tariffari.    Ai  fini    della liquidazione   la
          farmacia  e' tenuta   alla presentazione   della    ricetta
          corredata     del   bollino   o   di   altra documentazione
          comprovante l'avvenuta    consegna  all'assistito.  Per  il
          pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi
          regionali  di cui  alla successiva  lettera c)  non possono
          essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali;
            c) demandare    ad  accordi  di    livello  regionale  la
          disciplina  delle  modalita' di presentazione delle ricette
          e i  tempi  dei  pagamenti  dei  corrispettivi  nonche'  la
          individuazione  di  modalita'  differenziate  di erogazione
          delle    prestazioni   finalizzate     al     miglioramento
          dell'assistenza   definendo   le   relative      condizioni
          economiche  anche  in  deroga  a  quanto    previsto   alla
          precedente  lettera  b),   e le modalita' di collaborazione
          delle farmacie in programmi particolari  nell'ambito  delle
          attivita'   di   emergenza,      di   farmacovigilanza,  di
          informazione e di educazione sanitaria".
            -  Il  testo  del  comma  9  dell'art.  4  della legge 30
          dicembre 1991, n.  412, e' il seguente:
            "9. La delegazione   di parte pubblica per  il    rinnovo
          degli  accordi riguardanti   il    comparto  del  personale
          del    Servizio   sanitario nazionale   ed    il  personale
          sanitario    a   rapporto convenzionale   e' costituita  da
          rappresentanti   regionali  nominati    dalla    Conferenza
          permanente per  i rapporti tra  lo Stato,  le Regioni e  le
          Provincie autonome di  Trento e  di Bolzano.  Partecipano i
          rappresentanti  dei  Ministeri  del   tesoro, del lavoro  e
          della previdenza  sociale, della sanita' e,   limitatamente
          al rinnovo dei  contratti, del Dipartimento della  funzione
          pubblica,    designati    dai   rispettivi   Ministri.   La
          delegazione ha sede presso la segreteria  della  Conferenza
          permanente,  con un  apposito ufficio al  quale e' preposto
          un  dirigente generale del Ministero della  sanita'  a  tal
          fine  collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai
          commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo  1983,
          n.  93,  come sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno
          1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo
          l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula"
            -  Il testo  del comma   1 dell'art.   74  del    decreto
          legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
            "Art.    74 (Norme   abrogate).   - 1.  Sono  abrogate le
          disposizioni incompatibili con il  presente decreto  ed  in
          particolare le seguenti norme:
              (Omissis);
            art.   4,   comma  9,  della   legge  30  dicembre  1991,
          n.  412, limitatamente alla   disciplina sui  contratti  di
          lavoro  riguardanti  i dipendenti   delle  amministrazioni,
          aziende  ed  enti  del  Servizio sanitario nazionale".
            Il testo della   lettera d) del comma  1  dell'art.    17
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
            "1.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del    Consiglio  dei
          Ministri,   sentito  il parere  del Consiglio di Stato  che
          deve pronunziarsi entro   novanta giorni  dalla  richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a)-c) (Omissis);
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge".
            -  La  legge  12  giugno  1990,    n.  146,  reca: "Norme
          sull'esercizio del diritto  di    sciopero   nei    servizi
          pubblici     essenziali  e  sulla salvaguardia dei  diritti
          della persona   costituzionalmente tutelati.    Istituzione
          della   Commissione   di   garanzia  dell'attuazione  della
          legge".